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Certificato di iscrizione

Quando serve il certificato in forma documentale, quando è sufficiente l’autocertificazione e come richiederlo.

La normativa

Certificato o autocertificazione?

Dal 1° gennaio 2012 (L. 183/2011, “decertificazione”) i certificati di iscrizione ad albi tenuti dalle pubbliche amministrazioni seguono due regimi distinti:

Rapporti con soggetti privati

Il certificato di iscrizione in forma documentale viene rilasciato dall’Ordine e può essere presentato a datori di lavoro privati, agenzie, assicurazioni e altri soggetti privati.

Rapporti con Pubbliche Amministrazioni

Il certificato è sostituito dall’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione). È compito della PA verificarne la veridicità consultando gli elenchi degli iscritti, accessibili in via telematica.

La richiesta

Come ottenere il certificato

In segreteria

Negli orari di apertura al pubblico. Se il certificato è richiesto da terzi per delega, occorrono: documento d’identità del delegato, richiesta firmata del delegante e copia del suo documento.

Online

Tramite l’area riservata del portale nazionale FNOPI, dove è possibile scaricare le attestazioni relative alla propria posizione.

PEC obbligatoria: tutti i professionisti iscritti all’Albo sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale) e a comunicarlo all’Ordine. La PEC è anche il canale con cui l’Ordine invia le comunicazioni ufficiali e gli avvisi di pagamento.